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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2024.106, BB.2024.107 vom 06.08.2024

Hier finden Sie das Urteil BB.2024.106, BB.2024.107 vom 06.08.2024 - Berufungskammer

Sachverhalt des Entscheids BB.2024.106, BB.2024.107

Il Tribunale penale federale ha deciso di respingere l'istanza di rettifica del verbale dei dibattimenti (art. 79 cpv. 1 CPP) presentata dall'avv. Marco S. Marty, in quanto non ci sono dichiarazioni contrarie alla dichiarazione d'appello che potrebbero essere rilevate nel verbale principale dei dibattimenti.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Berufungskammer

Fallnummer:

BB.2024.106, BB.2024.107

Datum:

06.08.2024

Leitsatz/Stichwort:

Schlagwörter

Apos;; Apos;avv; Marty; Presidente; Collegio; Tribunal; Apos;appello; Apos;ufficio; Tribunale; Corte; Lapos;avv; Apos;istanza; Apos;art; Apos;arringa; “La; Numero; Apos;incarto; Andrea; Chiara; Rossi; Cancelliera; Marco; Apos;interrogatorio; Marty:; Mentre; Pagina; Apos;ora; Apos;accusatrice; “Lapos;avv; Ministero

Rechtskraft:

Zurzeit keine Rechtsmittel ergriffen

Entscheid des Bundesstrafgerichts

CN.2024.17

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: CN.2024.17

(Numero dell'incarto principale: CA.2022.24)

Decreto del 6 agosto 2024 Corte d'appello

Composizione

Giudice penale federale Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante

Chiara Rossi, Cancelliera

Parti

G., rappresentata dall' avv. Marco S. Marty

Oggetto

Istanza di rettifica del verbale dei dibattimenti (art. 79 CPP)

Fatti:

A. In data 23 ottobre 2023 è stato trasmesso alle parti il verbale principale dei dibattimenti così come il verbale d'interrogatorio della procedura d'appello CA.2022.24, tenutisi in data 4 e 5 ottobre 2023. Nel verbale principale dei dibattimenti, alle pagg. 5-7, è in particolare indicato quanto segue:

“Presa di posizione sulla traccia scritta dell'arringa dell'avv. Marty:

     […]

     Il dibattimento è sospeso alle ore 12:23 per una pausa.

     Il dibattimento è ripreso alle ore 12:38.

     La Presidente del Collegio giudicante dà la parola all'avv. Marty per la duplica:

     […]”

Mentre alla pag. 8:

“La Presidente del Collegio giudicante chiede all'avv. Marty se ci sono dei punti precisi del dispositivo della sentenza di primo grado che intende impugnare. In caso affermativo, lo invita ad indicarli subito.

L'avv. Marty non ha altri punti da impugnare se non la retribuzione del patrocinatore d'ufficio di G..”

B. Con istanza del 27 ottobre 2023 l'avv. Marty ha chiesto che il verbale principale di dibattimento venga modificato come segue:

1. Pagina 7, aggiunta prima della sospensione del dibattimento: “L'avvocato Marty chiede un'ora di pausa, per replicare alla traccia del MPC sulla precisazione del 25 settembre 2023 dell'accusatrice privata G. ed inoltre per replicare alla presa di posizione del MPC sulla sua traccia dell'arringa, dato che anche all'MPC era stato concesso un'ora per replicare alla traccia dell'arringa dell'avv. Marty. La richiesta dell'avv. Marty viene respinta. AIl'avv. Marty vengono concessi solamente 10 minuti”.

2.  Pagina 8, rettifica della risposta dell'avv. Marty: “L'avv. Marty non ha punti precisi da impugnare, dato che ha impugnato l'intero dispositivo, nonché la retribuzione del patrocinatore d'ufficio dell'accusatrice privata G.”.

C. In data 31 ottobre 2023 sono stati trasmessi all'avv. Marty i relativi audio dei dibattimenti d'appello del 4 ottobre 2023 – con la precisa indicazione dei minuti in cui si possono ascoltare le parti rilevanti in riferimento alla sua istanza – indicando che da questi non risulta quanto da lui fatto valere.

D. In seguito, avendo l'avv. Marty telefonicamente confermato l'intenzione di mantenere l'istanza di rettifica, gli è stato impartito un termine scadente al 27 maggio 2024 – poi prorogato sino al 19 giugno 2024 —– per indicare i motivi per i quali, anche a seguito della ricezione degli audio dei dibattimenti, intendesse mantenere l'istanza di rettifica rispettivamente di precisare in che modo il verbale principale di dibattimento dovrebbe essere modificato.

E. In data 19 giugno 2024 l'avv. Marty ha inoltrato la propria istanza per indicare i motivi di rettifica del verbale, con la quale ha ribadito le proprie richieste di rettifica. In merito al punto 1 ha in particolare indicato che “Tutte le persone presenti al dibattimento possono testimoniare che il sottoscritto ha chiesto una lunga interruzione, ovvero lo stesso tempo di preparazione concesso al Ministero pubblico della Confederazione per la loro replica”. Per quanto concerne il punto 2 ha invece sostanzialmente fatto valere che il verbale non potrebbe corrispondere alle dichiarazioni fatte, in quanto non avrebbe mai rilasciato dichiarazioni contrarie alla dichiarazione d'appello.

F. A fronte di ciò, con scritto del 21 giugno 2024, è stato impartito alle parti presenti al dibattimento un termine per presentare eventuali prese di posizione in merito all'istanza dell'avv. Marty, così come in merito all'eventuale modifica del verbale proposta d'ufficio dalla Presidente del Collegio giudicante, la quale ha sostanzialmente proposto di trascrivere con ancora più precisione quanto emerge dalla registrazione audio.

G. Con scritti del 24 giugno 2024 l'avv. Galante e l'avv. Borradori hanno indicato di non avere osservazioni riguardo l'istanza di rettifica. Il MPC, con scritto del 26 giugno 2024, ne ha invece chiesto la reiezione, non trovando le modifiche richieste nessun riscontro nelle registrazioni audio del dibattimento. Il MPC si è inoltre detto d'accordo con le modifiche proposte dalla Presidente della Corte d'appello del TPF, trovando queste riscontro nelle registrazioni audio.

H. In data 1° luglio 2024 tali scritti sono stati trasmessi all'avv. Marty, al quale è stato impartito un termine scadente il 12 luglio 2024 per presentare eventuali osservazioni, con l'avvertenza che scaduto infruttuoso tale termine il verbale principale dei dibattimenti sarebbe stato modificato rispettivamente completato d'ufficio come proposto nello scritto del 21 giugno 2024. Tale termine è scaduto infruttuoso.

Diritto:

1. In virtù dell'art. 76 cpv. 4 CPP i dibattimenti possono essere registrati mediante supporto sonoro. In tal caso si può rinunciare alla rilettura del verbale e alla sua sottoscrizione da parte della persona interrogata. Le registrazioni sono acquisite agli atti (art. 78a CPP). Nel caso in cui il contenuto del verbale è controverso, la registrazione audio ha un'importanza decisiva. Questa chiarisce se quanto trascritto nel verbale riprende quanto dichiarato durante l'interrogatorio (NÄPFLI, op. cit., n. 14 ad art. 78a CPP).

Giusta l'art. 79 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento rettifica le sviste manifeste insieme con l'estensore del verbale; ne informa successivamente le parti. Oltre alle sviste manifeste di cui all'art. 79 cpv. 1 CPP possono tuttavia sussistere anche delle verbalizzazioni non corrette e materialmente sbagliate. In questo caso le modifiche sono ammissibili unicamente in un procedimento formale di rettifica del verbale. Le istanze di rettifica del verbale sono da inoltrare immediatamente dopo la scoperta dell'errore. Una domanda tardiva comporta la decadenza del diritto (NÄPFLI, Basler Kommentar, 3a ed. 2023, n. 3 ad art. 79 CPP; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n. 2 ad art. 79 CPP). Sulle istanze di rettifica del verbale decide chi dirige il procedimento (art. 79 cpv. 2 CPP). Le rettifiche, le modifiche, le cancellature e le aggiunte sono autenticate dall'estensore del verbale e da chi dirige il procedimento. Le modifiche materiali sono eseguite in modo da lasciare riconoscibile il testo originario (art. 79 cpv. 3 CPP).

2. Nella fattispecie i dibattimenti sono stati registrati mediante supporto sonoro, le parti ne sono state informate all'inizio del dibattimento. Come già comunicato all'avv. Marty e alle parti, dalle registrazioni audio del caso in esame non risulta quanto fatto valere dall'avv. Marty (le parti rilevanti degli audio in riferimento alla sua istanza si possono ascoltare a partire dal minuto 25:55 per quanto concerne il file audio nr. 231004_il 5839 e dal minuto 2:47 per quanto concerne il file audio nr. 231004_i 24113). Dalle registrazioni audio emerge piuttosto che è avvenuto quanto già precisato nello scritto del 21 giugno 2024, e meglio, per quanto concerne la prima richiesta:

La Presidente del Collegio giudicante chiede all'avv. Marty se vuole replicare.

L'avv. Marty chiede di fare una pausa per poter leggere e preparare i contro argomenti.

La Presidente del Collegio giudicante rende attento l'avv. Marty del fatto che la replica è in linea di principio spontanea.

L'avv. Marty chiede 10 minuti di pausa, se per la Corte va bene.

La Corte concede all'avv. Marty 10 minuti di pausa.

Mentre per quanto concerne la seconda richiesta di rettifica:

La Presidente del Collegio giudicante chiede all'avv. Marty se, indipendentemente dalla sua richiesta di rinvio e sospensione [complemento rispetto al verbale di dibattimento attuale], ci sono dei punti precisi del dispositivo della sentenza di primo grado che intende impugnare. In caso affermativo, lo invita ad indicarli subito.

L'avv. Marty non ha altri punti da impugnare se non la retribuzione del patrocinatore d'ufficio di G..

3. Alla luce di quanto precede, essendo gli audio del dibattimento determinati e non trovando le dichiarazioni dell'avv. Marty alcun riscontro negli atti, l'istanza di rettifica del verbale principale di dibattimento deve essere respinta.

4. Come indicato con scritto del 1° luglio 2024 il verbale principale di dibattimento viene tuttavia modificato rispettivamente completato d'ufficio ai sensi di cui sopra (consid. 2). Tali modifiche sono riconoscibili nel testo originario essendo trascritte in rosso, con apportata la data della modifica. Il verbale principale dei dibattimenti così rettificato viene trasmesso alle parti in allegato al presente decreto. Questo annulla e sostituisce il verbale principale dei dibattimenti trasmesso alle parti in data 23 ottobre 2023.

5. La tassa di giustizia per la presente procedura di rettifica è fissata in CHF 500.00, conformemente agli artt. 73 cpv. 3 lett. c LOAP (RS.173.71), 5 e 7bis RSPPF (RS 173.713.162), ed è posta a carico dell'istante in quanto integralmente soccombente (art. 428 CPP).

Per questi motivi, la Presidente del Collegio giudicante decide:

1. L'istanza di rettifica del verbale principale dei dibattimenti del caso CA.2022.24 presentata in data 27 ottobre 2024 dall'avv. Marty è respinta.

2. Il verbale principale dei dibattimenti del procedimento d'appello CA.2022.24 è modificato d'ufficio ai sensi dei considerandi e viene trasmesso alle parti con il presente decreto.

3. La tassa di giustizia per la presente procedura, fissata in CHF 500.00, è posta a carico di G.

A nome della Corte d'appello

del Tribunale penale federale

La Presidente del Collegio giudicante                                  La Cancelliera

                                                                                         

Andrea Blum                                                                         Chiara Rossi                                                                                    

Intimazione (atto giudiziario; allegato verbale principale dei dibattimenti rettificato)

- Avv. Marco S. Marty

Comunicazione (raccomandata; allegato verbale principale dei dibattimenti rettificato)

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Alessandro Bernasconi

- Avv. Carlo Borradori

- Avv. Matteo Galante

- Avv. Costantino Castelli

- Avv. lvan Paparelli

- Avv. Carlo Fubiani

- Sig.ra F.

- Società 1, rappresentata dal Presidente del CdA NNN.

- Sig. H. limitatamente all'azione civile

- Massa fallimentare della Società 2, rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano

Informazione sui rimedi giuridici

Ricorso al Tribunale federale

Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte d'appello del Tribunale penale federale notificate separatamente deve essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).

Giusta l'art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.

                                                                                           Spedizione: 6 agosto 2024

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